Accedere al 730 precompilato dal sito di INPS

Tramite le proprie credenziali INPS, senza la necessità di creare un ulteriore account sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è possibile accedere al 730 precompilato per l’anno in corso nonché per gli anni precedenti.

Per fare ciò basta entrare sul sito di INPS.IT col proprio codice fiscale e il pin ordinario e chiedere preventivamente la conversione in pin dispositivo.

Una volta ottenuto il pin dispositivo andare sulla barra di ricerca del sito e scrivere “730 precompilato” e seguendo le istruzioni a schermo sarete reindirizzati al sito tematico: dichiarazioneprecompilata.agenziaentrate.gov.it

E’ possibile:

  • Visualizzare i dati
  • Scegliere il modello
  • Compilare e inviare

Dati 730 precompilato

Il 730 precompilato viene rilasciato principalmente a dipendenti e pensionati tuttavia anche collaboratori a tempo determinato, disoccupati e “cassa integrati” potrebbero averlo ricevuto.

Il modello, in base alla propria situazione, può riportare:

  • Certificazione Unica
    Comunicata automaticamente dal proprio datore di lavoro, o nel caso di pensionati, dall’INPS.
  • Familiari a carico (fonte Certificazione Unica)
  • Redditi da fabbricati
  • Redditi di lavoro dipendente e assimilati (fonte Certificazione Unica)
  • Onere e Spese
    Ad esempio le spese sanitarie.
  • Oneri da ripartire in più anni
    Ad esempio oneri per intervento di recupero del patrimonio edilizio comunicato da condominio.
  • Oneri e spese relativi ai familiari a carico

Per ogni voce viene indicato l’importo e se il dato viene utilizzato.

Note

Qualora il cittadino si limiti a inviare il 730 precompilato senza apportare alcuna variazione la dichiarazione non sarà soggetta ad alcun controllo.

Tuttavia è possibile rettificare le informazioni incluse o integrarle.

Esoneri

Alcune categorie di cittadini sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi col 730 precompilato.

L’elenco che segue si rifà esclusivamente agli esonerati per l’anno di imposta 2017.

Sono esonerati:

  • dipendenti o pensionati che hanno come unico reddito lo stipendio o la pensione.
  • dipendenti o pensionati che non altro altre forme di reddito aggiuntive oltre all’abitazione principale e alle eventuali pertinenze (altri fabbricati non locati) situati in comune diverso dall’abitazione principale.
  • dipendenti o lavoratori che percepiscono reddito solo da collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.
  • cittadini che ricevono rendite per invalidità o per morte, borse di studio, pensioni sociali, indennità d’accompagnamento. Si tratta di redditi esenti.
  • redditi già tassati, mediante ritenute alla fonte, come: interessi su prodotti finanziari o redditi derivanti da lavori socialmente utili.
  • redditi soggetti a imposta sostitutiva come gli interessi sui titoli del debito pubblico.
  • solo redditi di terreni e/o fabbricati, per un totale complessivo di massimo 500 euro;
  • un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro nel quale sia incluso un assegno periodico corrisposto dall’ex coniuge.
  • un reddito complessivo inferiore a 4.800 euro che includa uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro: ad esempio, le collaborazioni occasionali pagate con ritenuta d’acconto.
  • un reddito complessivo inferiore a 28.158,28 euro derivante dai compensi erogati a chi pratica attività sportiva dilettantistica.
  • un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro in cui sia incluso un reddito da lavoro dipendente, assimilato o da pensione.
  • un reddito complessivo inferiore a 7.500 euro che includa un reddito da pensione e redditi da terreni (se ci sono) per un importo massimo di 185,92 euro.

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