Nuova procedura di convocazione supplenze docenti

Dopo l’informatizzazione delle nomine supplenze (riservata agli iscritti in GPS, per approfondimenti leggere la guida: Come fare domanda supplenze docenti 2021-2022), il Ministero dell’Istruzione, ha introdotto un nuovo sistema per la convocazione dalle graduatorie d’istituto.

Si tratta del servizio online Risposta convocazioni per le supplenze temporanee.

La comunicazione viene inviata, come al solito, via email, o pec se è stata fornita al momento della presentazione della domanda, è in fondo vi è presente un link che consente di accettare o rifiutare la supplenza, entro il termine perentorio riportato nel messaggio.

Facendo clic sul collegamento, viene richiesto di effettuare il login tramite le credenziali di Istanzeonline (account personale, SPID, carta d’identità elettronica o eIDAS), viene mostrata a schermo una breve introduzione al sistema.

Per procedere fare clic su Avanti.

Il link riporta alla pagina sopra visualizzata.

Nella pagina successiva viene riportato il riepilogo dei dati della convocazione e della scuola e, infine, la risposta, alla quale si può aggiungere qualche nota personale.
Per confermare la scelta fare clic su Avanti.

L’unico campo obbligatorio fa riferimento alla risposta.

Una volta inviato il modulo non è più possibile modificarlo.

Se non ci sono stati errori viene visualizzato un messaggio di inoltro corretto.
Se si prova a rinviare la risposta, l’esito è quello mostrato dallo screeenshot.

Nota importante

La rinuncia a una convocazione (esplicita rispondendo o implicita tacendo) comporta la retrocessione in ultima posizione solo per la scuola indicata, nella classe di concorso oggetto dell’email e per l’anno in corso.

L’art. 14 comma 1 lettera b) dell’O.M. 60/2020:

“La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento; la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita”.

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