Diritto – Qual è l’età minima per usare i social network?

L’art 2-quinquies del decreto legislativo 101 del 2018 stabilisce l’età minima, in Italia, a 14 anni tuttavia è possibile anche per un’età inferiore purché ci sia il consenso genitoriale.

Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della societa’ dell’informazione). – 1. In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni puo’ esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della societa’ dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di eta’ inferiore a quattordici anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e’ lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilita’ genitoriale. 2. In relazione all’offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest’ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.

Nozioni fondamentali di diritto

Norme giuridiche vs norme sociali

In ambito giuridico le regole prendono il nome di norme, possono essere:

  • sociali, riferite alla buona educazione, morale, religione, sport;
  • giuridiche, stabilite dalla legge impongono un determinato comportamento, formano l’ordinamento giuridico di uno Stato. Sono obbligatorie e prevedono una sanzione.
    Sono racchiuse nelle leggi, a loro volta divise in articoli e commi.

La norma giuridica è formata da 2 parti:

  • precetto, comando o divieto;
  • sanzione, conseguenza alla violazione.

La sanzione, a sua volta, ha una doppia funzione:

  • preventiva, impedire che l’infrazione sia commessa specificando le conseguenze della trasgressione;
  • repressiva, punire chi viola la legge.

La sanzione può essere, in base alla gravità:

  • pecuniaria, pagamento di una multa;
  • restrittiva, limitare libertà di persone/cose;
  • detentiva, limitare totalmente la libertà personale.

Le caratteristiche della norma sono:

  • obbligatoria, deve essere rispettata;
  • coattiva, avendo una sanzione deve essere rispettata;
  • generale, rivolta tutti;
  • astratta, si riferisce a un caso ipotetico da ricondurre alla realtà.
  • bilaterale, può prevedere vantaggio per alcuni (diritto soggettivo) e svantaggio (doveri/obblighi)

Diritto soggettivo vs diritto oggettivo

Il diritto è un insieme di norme che regolano la vita sociale, si distingue in:

  • diritto oggettivo: insieme delle norme giuridiche (regole);
  • diritto soggettivo: azione del singolo per tutelare i propri interessi.

Il diritto soggettivo non esiste se non c’è una norma giuridica che la riconosca (diritto oggettivo).

Il diritto oggettivo, a sua volta, si divide in:

  • Diritto pubblico: rapporti Stato-Cittadini. All’interno ci sono il diritto amministrativo, penale, costituzionale e internazionale.
  • Diritto privato: rapporti tra cittadini. All’interno troviamo il diritto civile, commerciale e del lavoro.

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