Richiedere online esenzione ticket

La procedura che segue va eseguita da tutti quei cittadini ai quali NON è stato riconosciuto il diritto all’esenzione per motivi di reddito.

Infatti, tale diritto di esenzione al ticket sanitario viene attribuito automaticamente con cadenza annuale dal Sistema TS, basandosi sulle informazioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.*

*poiché il periodo di validità va dal 1° aprile dell’anno in corso al 31 marzo dell’anno successivo necessariamente i dati presi in considerazione fanno riferimento all’anno d’imposta di un biennio precedente. Ad esempio per un’esenzione valida dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023 sono stati presi in considerazione la Dichiarazione dei redditi 2022 che fa riferimento all’anno d’imposta 2021 come d’altronde eventuale CU dell’INPS 2022 fa riferimento, inevitabilmente, all’anno d’imposta 2021.

Ecco come l’STS Sistema Tessera Sanitaria consente ai cittadini delle regioni di: Valle d’Aosta, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Molise, Veneto, Marche, Abruzzo, Calabria e la provincia autonoma di Bolzano di poter richiedere direttamente online l’esenzione da ticket sanitario.

Per poter usufruire del servizio è necessario accedere tramite identità digitale (SPID, CIE o TS-CNS).

Effettuato il login è possibile:

  • inserire un’autocertificazione di richiesta d’esenzione per motivi di reddito;
  • visualizzare le esenzioni per motivi di reddito attive a proprio carico;
  • chiudere un’esenzione per motivi di reddito a proprio carico.

Codici di esenzione

Sono 4 i codici che consentono di ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, nello specifico:

  • E01 Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare non superiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
  • E02 Disoccupati e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
  • E03 Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico – (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
  • E04 Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)

Da notare che:

(..) si evidenzia che è necessario chiudere la condizione autocertificata nel caso di perdita del diritto all’esenzione e comunque non avvalersi più di tale diritto.

Sul sito di STS è possibile verificare se si è essenti o meno dal ticket sanitario. Valido solo per alcune regioni.

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